Art_ 389 c.p.c. - Domanda di restituzione - Omessa pronuncia del giudice di rinvio non impugnata - Riproponibilità della domanda in autonomo giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione.
L'omessa pronuncia del giudice di rinvio sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello cassata in sede di legittimità non preclude l'autonoma proposizione della domanda in un separato giudizio, nemmeno se tale omissione di pronuncia non sia stata impugnata con ricorso per cassazione, essendosi formato su di essa un giudicato di mero rito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020 (Rv. 657015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Civ_art_2909
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
GIUDIZIO DI RINVIO