Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020 (Rv. 657013 - 01)
Notificazione di atti, per via telematica, a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC) - Impossibilità per "casella piena" del destinatario
Procedimento civile - notificazione - al procuratore.
La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto regolare la costituzione del resistente nel giudizio di legittimità, avvenuta con controricorso depositato in cancelleria dopo notifica telematica non andata a buon fine per saturazione della casella di posta elettronica del ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020 (Rv. 657013 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149_2
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RICORSO PER CASSAZIONE
CONTRORICORSO