Requisiti - Unico atto - Necessità - Successivo atto con ulteriori motivi di censura - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso sostitutivo del primo - Ammissibilità - Limiti.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un nuovo atto (nella specie, di costituzione di ulteriore difensore) con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell'osservanza del principio di consumazione dell'impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6691 del 09/03/2020 (Rv. 657220 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_387