Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 (Rv. 657280 - 02)
Notificazione dell'impugnazione - Cause scindibili e inscindibili - Differenze - Omessa notifica nelle cause scindibili - Conseguenze.
La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 (Rv. 657280 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332