Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5990 del 04/03/2020 (Rv. 657576 - 01)
Ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u. - Opposizione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Ragioni - Termine di decorrenza dalla notificazione - Termine lungo d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.
L'ordinanza del tribunale che abbia deciso sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u., incide con carattere di definitività su diritti soggettivi; non essendo altrimenti impugnabile anche in virtù del disposto di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, essa è soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell'art. 739 c.p.c., dalla notificazione dell'ordinanza; in assenza di tale notificazione deve reputarsi applicabile il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5990 del 04/03/2020 (Rv. 657576 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_739