Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appello - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Proposizione con ricorso - Salvezza degli effetti ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 - Configurabilità - Esclusione.
L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020 (Rv. 657291 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_702_2 Cod_Proc_Civ_art_702_4