Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - commissioni tributarie - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6855 del 11/03/2020 (Rv. 657394 - 01)
Amministrazione finanziaria - Notificazione atti - A mezzo di messo - Limitazione a giudizio di primo e secondo grado - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario - Necessità - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
La notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria può essere effettuata a mezzo di messo, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto in primo grado e in appello, ma non anche nel giudizio di cassazione, per il quale vale la regola di cui all'art. 137 c.p.c., stante l'applicabilità di tale disposizione anche in materia tributaria per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la notificazione eseguita in tale sede dal messo anziché dall'ufficiale giudiziario ne determina la nullità (ma non l'inesistenza).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6855 del 11/03/2020 (Rv. 657394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160