Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7941 del 20/04/2020 (Rv. 657592 - 02)
Sentenza di primo grado - Rigetto nel merito - Mancato esame di questione pregiudiziale su ammissibilità della domanda riconvenzionale - Giudicato implicito - Esclusione - Necessità di impugnazione incidentale - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello - Omissione del giudice - "Error in procedendo" - Sussistenza.
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia
Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7941 del 20/04/2020 (Rv. 657592 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_343