Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020 (Rv. 657579 - 01)
Decisività - Accertamento controfattuale - Necessità - Conseguenze.
Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020 (Rv. 657579 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_391_2