Automatica sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione o del relativo procedimento - Esclusione - Apposita istanza al giudice della revocazione - Necessità - Discussione del ricorso per cassazione prima della decisione sulla sospensione - Ammissibilità.
Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9776 del 26/05/2020 (Rv. 657684 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398