Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9685 del 26/05/2020 (Rv. 657689 - 01)
Scadenza del termine ex art. 369 c.p.c. - Possibilità di produrre ulteriori documenti ex art. 372 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.
Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c. e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una perizia su immobili costituenti garanzia di mutuo ipotecario, la S.C. ha ritenuto che la produzione di documenti - successivi alla decisione impugnata, inerenti la prosecuzione della procedura esecutiva e volti a dimostrare l'ulteriore riduzione del prezzo di vendita - non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, bensì il merito della pretesa risarcitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9685 del 26/05/2020 (Rv. 657689 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372