Azione di restituzione ex art. 389 c.p.c. - Configurabilità della ripetizione d'indebito - Esclusione - Prescrizione - Termine.
L'azione di restituzione proposta, a norma dell'art. 389 c.p.c., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito ed è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9245 del 20/05/2020 (Rv. 657686 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2946, Cod_Proc_Civ_art_389