Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01)
Art. 110 c.p.c. - Giudizio di cassazione - Applicabilità - Fondamento - Modalità.
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - In genere.
In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie ex artt. 378 e 380 bis c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2