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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Cass. n. 12887/2020

Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Previa verifica dell'instaurazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

La disposizione dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. - laddove prescrive che "all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello ..." - deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, solo così potendo darsi effettivo significato all'obbligo di previa audizione delle parti; pertanto, se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., in difetto dei quali l'ordinanza di inammissibilità, affetta da vizio di nullità processuale insanabile, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame che, in un'azione revocatoria dell'atto di dotazione del trust, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. senza previamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del "trustee", litisconsorte necessario).

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12887 del 26/06/2020 (Rv. 658020 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2901

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cassazione

12887

2020