Nullità della sentenza o del procedimento - Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Nullità della sentenza o del procedimento - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conseguenze.
La circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice. In questo caso, pertanto, trova applicazione il principio secondo il quale il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della decisione di prime cure ha l'onere, qualora il vizio dedotto non avrebbe comportato la restituzione della controversia al primo giudice, di indicare, in concreto, quale pregiudizio sia derivato dalla nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161