Ricorso in appello - Tardività per inosservanza del termine - Cass. n. 14411/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Ricorso in appello - Tardività per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. - Errore scusabile - Esclusione - Conseguenza - Inammissibilità - Fattispecie.
E' inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l'errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo. (Nella specie la S.C., a fronte della affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l'appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado, non ha ritenuto applicabile la rimessione in termini).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14411 del 08/07/2020 (Rv. 658257 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_702_4