Mancata impugnazione incidentale della controparte - Cass. n. 13849/2020
Impugnazioni civili - Proposizione di impugnazione principale - Mancata impugnazione incidentale della controparte - Sua successiva impugnazione principale contro la stessa sentenza - Omessa riunione per mancata comunicazione della pluralità di impugnazioni - Decisione sulla prima impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.
La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), qualora proponga la propria avverso la medesima sentenza separatamente, in via principale anziché incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 c.p.c. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13849 del 06/07/2020 (Rv. 658299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_335