Notificazione dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14616 del 09/07/2020 (Rv. 658511 - 01)
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - Procuratore costituito esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione, senza elezione di domicilio nella sede del giudice adito - Notificazione presso la cancelleria di quest'ultimo - Validità - Fondamento - Notifica eseguita presso lo studio del difensore fuori dal circondario - Ammissibilità.
L'art. 82, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della medesima autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. Tale disposizione, essendo dettata esclusivamente al fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi alla sua esecuzione fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione effettuata al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario giacché, in questo caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera diligente agli obblighi che le incombono per la ritualità della notifica stessa che, in siffatta forma, vale ancora più a fare raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14616 del 09/07/2020 (Rv. 658511 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330