Deposito della decisione durante il periodo feriale - Decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione - Cass. n. 14147/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Deposito della decisione durante il periodo feriale - Decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione - Giorno di inizio e di scadenza di tale termine - Individuazione. Procedimento civile - termini processuali - sospensione.
In tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1 ° marzo dell'anno successivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14147 del 08/07/2020 (Rv. 658415 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_155