Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti - Ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Censure fondate sull'assenza di motivazione della sentenza impugnata e sulla violazione di regole del giusto processo - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI
CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI
In tema di sindacato di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti, per motivi inerenti alla giurisdizione, è inammissibile il ricorso che si fondi sull'assenza di motivazione della sentenza impugnata per mancata individuazione degli elementi fondativi della responsabilità contabile e la violazione delle regole del giusto processo, trattandosi di vizi che riguardano esclusivamente il sindacato sui limiti interni della giurisdizione, non potendosi configurare il cd. rifiuto di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19675 del 21/09/2020 (Rv. 658853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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