Abilitazione scientifica - funzioni di professore universitario - Cass. n. 18592/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Pluralità di giudicati amministrativi di annullamento di una procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima fascia - Successiva ulteriore pronuncia del giudice amministrativo di annullamento della medesima procedura e contestuale ordine al MIUR di rilasciare l'abilitazione richiesta senza nominare una nuova Commissione per il riesame dei titoli - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla P.A. - Insussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI
CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI
Non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere amministrativo la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, all'esito di una pluralità di giudicati amministrativi di annullamento dei reiterati provvedimenti di diniego con cui era stata definita una procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima fascia, abbia disposto un ulteriore annullamento degli atti della medesima procedura contestualmente ordinando al MIUR di provvedere al rilascio dell'abilitazione senza sottoporre i titoli dell'interessato al riesame di una nuova commissione, sul rilievo che, per effetto del susseguirsi dei predetti giudicati, si fosse progressivamente ridotto, sino a svuotarsi del tutto, l'ambito di discrezionalità amministrativa e tecnica attribuito alla P.A. Ciò in quanto una tale pronuncia costituisce il frutto di un'attività (l'interpretazione, sia pure articolata ed evolutiva, di norme giuridiche) che rappresenta il "proprium" della funzione giurisdizionale e non può dunque integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale, essendo fondata sull'esigenza espressa dall'art. 1 del codice del processo amministrativo (secondo cui la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo) ed attuata attraverso il rimedio disciplinato dall'art. 34, comma 1, lett e), del medesimo codice, il quale attribuisce al giudice della cognizione il potere, in passato spendibile solo nella successiva fase dell'ottemperanza, di disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese (cd. "cognizione ad esecuzione integrata", in coerenza con l'evoluzione della giustizia amministrativa da strumento di garanzia della legalità della azione amministrativa a giurisdizione preordinata alla tutela di pretese sostanziali. .
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18592 del 07/09/2020 (Rv. 658665 - 01)