Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sentenza di primo grado - Art. 111 Cost. - Ricorso "per saltum" - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell'accordo tra le parti per omettere l'appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l'art. 111, comma 7, Cost. ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19162 del 15/09/2020 (Rv. 658838 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
CORTE
CASSAZIONE
19162
2020