Prova nuova indispensabile - Valutazione da parte della Corte di cassazione – Cass. n. 20525/2020
Impugnazioni civili - appello - prove - nuove -Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Prova nuova indispensabile - Valutazione da parte della Corte di cassazione - Necessità - Ragioni - Apprezzamento in astratto - Finalità.
Quando venga dedotta, in sede di legittimità - in relazione ad un giudizio regolato dall'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, in ragione della sua indispensabilità, la Cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile; tale apprezzamento deve essere svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire l'idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di eventuale rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20525 del 29/09/2020 (Rv. 659198 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345