Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione – Cass. n. 19118/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione -Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione e conseguente nullità della costituzione dell'attore - Esclusione - Conseguenze sul termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c.. Procedimento civile - iscrizione a ruolo In genere.
Deve escludersi che sia inesistente o inefficace l'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, dunque, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento; ne consegue che il convenuto contumace non può invocare tale circostanza quale causa della mancata conoscenza del processo, ai fini della proposizione dell'impugnazione dopo il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., potendosi derogare alla regola generale nei soli casi tassativamente previsti dal secondo comma della disposizione citata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19118 del 15/09/2020 (Rv. 658771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_1, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_327