Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) -Università statali - Raddoppio del contributo unificato - Esenzione - Esclusione - Fondamento.
Le Università statali, quand'anche difese dall'Avvocatura dello Stato, sono tenute al pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'esenzione prevista dal richiamato decreto opera per le sole amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, categoria cui appartengono le Università.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20682 del 29/09/2020 (Rv. 658919 - 01)
CORTE
CASSAZIONE
20682
2020