Restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado – Cass. n. 23972/2020
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove. Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (Vedi, Cass. Sez. 1, sent. n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590956 - 01).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23972 del 29/10/2020 (Rv. 659603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_352, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336