Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - provvedimenti in materia fallimentare - Fallimento - Disciplina anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decreto del tribunale su reclamo - Ricorso per cassazione - Termine per impugnare - Decorrenza - Comunicazione del provvedimento.
In tema di reclamo endofallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, la comunicazione a cura della cancelleria del decreto reso dal tribunale, è sufficiente a fare decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione, ai sensi dell'art. 111 Cost., del ricorso straordinario per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23173 del 22/10/2020 (Rv. 659520 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_124
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23173
2020