Skip to main content

Ricorso per cassazione – Sottoscrizione - firma digitale - p7m – Cass. n. 23951/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – procedimento - Ricorso per cassazione in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale - Necessità - Esclusione - Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione In genere.

Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell’attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23951 del 29/10/2020 (Rv. 659394 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_365

corte

cassazione

23951

2020