Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita' Configurabilità - Condizioni - Riproposizione al giudice di appello delle argomentazioni disattese dal primo giudice - Ammissibilità - Condizioni - Allegazione circa profili fattuali e giuridici aggiuntivi - Esclusione.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020 (Rv. 659392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342
corte
cassazione
23781
2020