"Factum superveniens" - Equiparabilità allo "ius superveniens" in sede di legittimità - Cass. n. 26757/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - "Factum superveniens" - Equiparabilità allo "ius superveniens" in sede di legittimità - Presupposti - Limiti di prova del fatto ex art. 372 c.p.c. - Superabilità - Fattispecie.
Alla luce del principio della durata ragionevole del processo, è deducibile nel giudizio di legittimità il "factum superveniens", in quanto equiparabile allo "ius superveniens", se idoneo ad incidere sull'oggetto della causa sottoposta all'esame del giudice, allorché il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione a seguito di provvedimento della P.A. e non si ponga questione alcuna di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto alla previsione dell'art. 372 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in una controversia nella quale veniva in rilievo un'azione di risarcimento danni per mancata o tardiva trasposizione, da parte dello Stato, dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, che fosse deducibile, in sede di legittimità, la sopravvenuta erogazione del beneficio di cui alla l. n. 122 del 2016).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_384