Rinvio prosecutorio - Divieto di "Reformatio in peius" sulla quantificazione dei danni -Cass. n. 25877/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Rinvio prosecutorio - Oggetto - Divieto di "Reformatio in peius" sulla quantificazione dei danni - Sussistenza – Ragioni - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - In genere.
Nell'ipotesi di rinvio c.d. prosecutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata sia entrata nel merito della controversia, se del caso accogliendo la domanda risarcitoria e quantificando i danni - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. improprio o restitutorio, soggiace al divieto di "reformatio in peius", che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25877 del 16/11/2020 (Rv. 659855 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342