Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso -Cass. n. 25625/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso - Insussistenza dei presupposti processuali ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere - Equiparazione alla rinunzia - Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020 (Rv. 659543 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_390