Vizi del processo - Lesione del diritto di difesa - Cass. n. 26419/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullita' della sentenza o del procedimento - Vizi del processo - Rilevanza - Condizioni - Lesione del diritto di difesa - Portata - Fattispecie.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si lamentava l'omissione - nel provvedimento di fissazione dell'udienza nel c.d. rito societario - dell'invito alle parti a depositare memorie conclusionali almeno cinque giorni prima, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 5 del 2003, atteso che per tale mancanza non era prevista la sanzione di nullità e che gli atti difensivi erano stati tempestivamente depositati, restando così esclusa ogni lesione del diritto di difesa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020 (Rv. 659858 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1