Accertamento di fatto da parte del giudice di merito – Cass. n. 29730/2020
Impugnazioni civili - vizi di motivazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Accertamento di fatto da parte del giudice di merito - Potere di selezione e valutazione delle prove - Sussistenza - Esame di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa degli elementi posti a base della decisione - Sufficienza - Fondamento.
Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_132