Ricorso per cassazione - Revocazione ordinaria – Cass. n. 20113/2020
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Sentenza d'inammissibilità dell'appello per difetto di notifica - Omesso esame di un avviso di ricevimento relativo alla notifica - Ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione ordinaria - Necessità - Fondamento.
In tema d'impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20113 del 24/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395