Ricorso per cassazione - Ultrattività del mandato – Cass. n. 4845/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Soppressione "ex lege" dell'agente di riscossione ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nei confronti dell'agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze.
In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_157