Cassazione - richiesta di discussione orale – Cass. n. 2610/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Tardiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 176 del 2020 - Istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per esiguità del termine imposto dalla disciplina - Infondatezza - Fondamento - Fattispecie.
Con riguardo alla tardiva formulazione della richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, non può essere accolta l'istanza di rimessione in termini basata sull'esiguità del termine imposto dal regime transitorio correlato alla immediata vigenza della norma, perché l'istituto previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le circostanze dedotte, costituite dalla brevità del termine di 25 giorni prescritto dalla norma transitoria e dal "particolare periodo in cui è avvenuta la pubblicazione della legge", comportassero semplici difficoltà per il compimento tempestivo di un'attività difensiva elementare, quale la formulazione della richiesta di discussione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2610 del 04/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153