Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda in appello di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Fondamento. Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere.
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3058 del 09/02/2021 (Rv. 660579 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2041