Risarcimento del danno da fatto illecito - Debito di valore – Cass. n. 6711/2021
Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Risarcimento del danno da fatto illecito - Debito di valore - Valutazione e liquidazione - Determinazione della svalutazione monetaria anche d'ufficio nel giudizio d'appello e di rinvio - Domanda nuova - Esclusione - Limiti. risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - svalutazione monetaria
Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell’effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d’appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omesso di impugnare questo capo della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021 (Rv. 660829 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1277