Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione – Cass. n. 8939/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilità dell'azione nei confronti della proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento - Motivo di impugnazione fondato sull'omesso esame della memoria depositata ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento - Limiti. impugnazioni civili - revocazione (giudizio di)
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita tanto avverso la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., quanto per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c.: nell'un caso, per avere detta proposta, a seguito della riforma operata daii'art. 47, comma 1, lett. c, della l. n. 69 del 2009, natura di atto interno, siccome diretta esclusivamente al presidente per la fissazione dell'adunanza camerale nel caso della cd. evidenza decisoria, la cui comunicazione alle parti costituisce una mera prassi curiale di cortesia; nell'altro, in quanto, costituendo la memoria ex art. 378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8939 del 31/03/2021 (Rv. 660943 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395