Effetti della riforma o della cassazione – Cass. n. 5550/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Riforma o cassazione parziale della sentenza - Effetti sui capi della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassati - Estensione ai capi oggetto di impugnazione autonoma - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione separata quando questa sia stata rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dalla eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti. (Nella specie, relativa a un'omissione contributiva accertata con verbale ispettivo dell'INPS, poi annullato in sede amministrativa, la sentenza di merito aveva statuito sia sull'ammissibilità dell'azione di recupero contributivo nonostante il suddetto annullamento, sia sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro; benché il ricorrente non avesse specificamente impugnato i capi della sentenza riguardanti il secondo profilo, la S.C. li ha ritenuti dipendenti da quelli concernenti l'azione di recupero e, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto ammissibile il ricorso, disattendendo l'eccezione dell'ente previdenziale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5550 del 01/03/2021 (Rv. 660830 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336