Recepimento della seconda da parte del giudice – Cass. n. 8429/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Consulenze d'ufficio discordanti - Recepimento della seconda da parte del giudice - Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Doglianze dirette al mero riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente - Irrilevanza. prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza
In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021 (Rv. 660858 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1