Indicazione nel ricorso del codice fiscale del difensore – Cass. n. 4920/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Comunicazione, per via telematica, dell’avviso di fissazione dell'adunanza camerale - Indicazione nel ricorso del codice fiscale del difensore - Automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di P.E.C. figurante dal "Reginde" - Sussistenza - Adempimento della cancelleria mediante individuazione della P.E.C. dal "Reginde" e invio dell'avviso presso la relativa casella - Correttezza dell'adempimento - Mancato buon fine della comunicazione - Imputabilità al legale destinatario - Configurabilità - Conseguenze - Rinnovo dell'atto mediante comunicazione a mezzo posta - Necessità - Esclusione.
Nel giudizio di cassazione, in tema di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale, l'indicazione, nel ricorso, del codice fiscale del difensore, pur in mancanza di quella del relativo indirizzo di P.E.C., comporta l'automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di P.E.C. figurante obbligatoriamente dal "Reginde", sicché correttamente la cancelleria, a norma del combinato disposto degli artt.366, ultimo comma, e 136, comma 2, c.p.c., procede all'individuazione della P.E.C. dal "Reginde" e all'esecuzione della comunicazione presso la relativa casella; pertanto, nell'ipotesi in cui la comunicazione inviata all'esito di tale individuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte della casella di P.E.C. del destinatario, la mancata consegna dell'avviso deve ritenersi imputabile al difensore e la cancelleria non è onerata di procedere al rinnovo dell'atto attraverso una nuova comunicazione a mezzo posta, che, se effettuata tardivamente, resta irrilevante.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4920 del 23/02/2021 (Rv. 660806 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_136, Cod_Proc_Civ_art_366_1