Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3557 del 11/02/2021 (Rv. 660528 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_285