Concorso di colpa del danneggiato – Cass. n. 9200/2021
Impugnazioni civili - appello - Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Natura - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Semplice difesa - Rilevabilità d'ufficio anche in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti - Impugnazione dell'affermazione della responsabilità del danneggiante - Formazione del giudicato interno sul concorso - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato In genere.
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accettata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, a fronte di un'impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle statuizioni del primo giudice).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021 (Rv. 661071 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_112