Preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile – Cass. n. 9868/2021
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Appello avverso sentenza non appellabile - Declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. - Proposizione di ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Rimessione in termini per ricorso straordinario in cassazione avverso la sentenza di primo grado - Idoneità - Esclusione - Fattispecie. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto.
Nel caso in cui venga impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell'apparenza, e l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione. (Principio affermato in fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9868 del 15/04/2021 (Rv. 661143 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_327