Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - Notificazione ad istanza di avvocato non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione - Validità - Fondamento.
Non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita ad istanza dell'avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, perché il particolare requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non quella procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10403 del 27/04/2017 (Rv. 643997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369, L_247_2012_22