Mezzi di impugnazione - Processo – Cass. n. 15162/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Processo - Regole applicabili - Qualificazione dell'azione - Violazione del d.lgs. n. 196 del 2003 - Esclusione - Ordinaria azione risarcitoria - Conseguenze - Doppio grado del giudizio di merito - Inammissibilità del ricorso diretto in Cassazione - Fattispecie.
Qualora l'attore abbia proposto ricorso ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della privacy), domandando anche il risarcimento del danno, ma il tribunale abbia qualificato la domanda come azione di responsabilità civile da diffamazione non riconducibile alla mera responsabilità civile ex art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003, vigente "ratione temporis", l'impugnazione della relativa decisione segue le regole ordinarie, e pertanto deve essere proposta mediante appello, risultando invece inammissibile il ricorso diretto in Cassazione. ( nella specie la S.C. con riguardo alla domanda proposta dai consiglieri di un Comune sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, di risarcimento del danno, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 1996, in conseguenza della illecita pubblicazione della relazione redatta dalla commissione incaricata di accertare i presupposti per lo scioglimento degli organi elettivi dell'ente locale, qualificata dal giudice di primo grado come ordinaria azione di responsabilità civile, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15162 del 31/05/2021 (Rv. 661580 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339