Omesso esame di un fatto sostanziale o processuale – Cass. n. 14610/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Omesso esame di un fatto sostanziale o processuale - Deducibilità come vizio motivazionale e violazione di norma processuale - Configurabilità - Deducibilità in cassazione come errore revocatorio - Improponibilità - Ragioni.
L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14610 del 26/05/2021 (Rv. 661554 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395