Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo non contestata – Cass. n. 13176/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – ordinanze - Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo non contestata - Estinzione del procedimento - Spese a carico delle parti anticipatarie in difetto di diverso accordo tra le stesse - Adozione da parte del giudice dell'esecuzione di una mera ordinanza di liquidazione delle spese senza porle a carico di alcuna delle parti - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità – Fondamento Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione - In genere.
Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, disposta l’estinzione del processo a seguito della dichiarazione negativa del terzo in assenza di contestazioni, provveda alla liquidazione delle spese processuali senza porle a carico del debitore esecutato, come invece richiesto dal creditore procedente, non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione della regola generale dettata dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo la quale nel processo di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13176 del 17/05/2021 (Rv. 661384 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_632